Condizioni generali di locazione imbarcazione per il download in formato PDF.
ARTICOLO 1
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
1.1 Le seguenti condizioni generali di locazione imbarcazione (in seguito condizioni generali) valgono per tutti i contratti di locazione stipulati dalla GAIS CHARTER s.r.o. (in seguito „Locatore“), con sede in Viale Italia n.7, Latina codice fiscale 02539130597, aventi ad oggetto la locazione di imbarcazione a vela con il motore ausiliario (in seguito „imbarcazione“). Le presenti condizioni generali regolano diritti e doveri di Locatore e Conduttore.
1.2 È obbligo del conduttore, firmatario del contratto, sottoporre prima dell'imbarco le presenti condizioni generali alla visione ed accettazione di tutte le persone che con lui saranno imbarcate. Le prenotazioni delle imbarcazioni perveranno tutte attraverso l’intermediario GAIS s.r.o., anche se procurate da diverse entità, agenzie o altri intermediari.
1.3 Il conduttore prima di confermare la prenotazione potrà richiedere al locatore l'invio a mezzo posta elettronica delle condizioni generali del contratto; quindi confermerà la prenotazione effettuando il pagamento, a titolo di anticipo cauzionale, del corrispettivo complessivamente pattuito per la locazione, vincolandosi cosi contrattualmente con il locatore.
1.4 La conferma della prenotazione comporta l'accettazione delle presenti condizioni contrattuali anche da parte delle altre persone imbarcate, che il/i cliente/i si obbliga/no ad ottenere e a far rispettare.
1.5 Il Conduttore si impegna a prendere in locazione l'imbarcazione da diporto e ad effettuare i pagamenti del canone di locazione secondo le modalità appresso stabilite e qualsiasi altra spesa extra eventualmente concordata.
1.6 Il rapporto contrattuale tra Locatore e Conduttore si costituisce con il contratto di locazione. Con l’accettazione del contratto il Locatore si impegna a locare l'imbarcazione da diporto al Conduttore e a non stipulare alcun altro accordo relativo alla locazione dell’imbarcazione prescelta per il rispettivo periodo di tempo.
ARTICOLO 2
OGGETTO DELLA PREVISIONE
2.1 Il Locatore si impegna a concedere al Conduttore, alla data stabilita, la imbarcazione da diporto prescelta dal Conduttore alle sotto indicate condizioni.
2.2 Il Conduttore si impegna ad utilizzare l’imbarcazione a scopo di diporto ed in conformità alle presenti condizioni generali.
ARTICOLO 3
CANONE DI LOCAZIONE E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
3.1 Il listino prezzi di locazione è pubblicato sul sito internet del Locatore in EUR IVA inclusa. Il canone di locazione comprende i requisiti tecnici ed accessori dell’imbarcazione adeguati alla navigazione diportistica e pubblicati sul sito web del Locatore, le assicurazioni, tra cui l’assicurazione per la responsabilità civile prevista dalla legislazione della Repubblica Italiana in materia di nautica da diporto (ai sensi dell’art. 14 delle presenti condizioni generali), e l’ormeggio presso il porto di partenza per la prima e l’ultima notte di locazione dell’imbarcazione.
3.2 Il canone di locazione non comprende le spese di ormeggio in porti diversi da quello di partenza (prima e ultima notte), i compensi di altri fornitori di servizi nel corso della locazione, l’assicurazione sanitaria e i costi del carburante e dei materiali di consumo (in particolare olio, acqua, energia elettrica); inoltre il canone di locazione non comprende le spese per i diritti portuali, l’ancoraggio presso porti privati, le imposte locali, il pilotaggio, le spese per i servizi di telefonia, le sanzioni amministrative eventuali o altre multe.
3.3 Il canone di locazione dell’imbarcazione è disciplinato dal contratto di locazione e deve essere corrisposto secondo le condizioni di pagamento appresso indicate all’art. 3 delle presenti condizioni contrattuali generali, con espressa precisazione che esso non comprende il deposito cauzionale ai sensi dell’art. 4 delle presenti condizioni generali.
3.4 Il Conduttore verserà, al momento della prenotazione o nel diverso termine consentito dal Locatore all’atto della stessa, il 50% del prezzo complessivo della locazione (in seguito „deposito di prenotazione“). Il saldo del prezzo complessivo della locazione, pattuito nel relativo contratto, dovrà essere versato dal Conduttore entro la data prevista nel contratto, e comunque non oltre la consegna dell’unità da diporto.
3.5 Per la data di pagamento si intende la data in cui la somma richiesta sia accreditata sul conto corrente del Locatore o dell’eventuale intermediario abilitato.
3.6 Qualora il deposito di prenotazione non sia pagato entro la data prevista, la prenotazione sarà annullata. In caso di mancato pagamento del saldo entro la data prevista, il deposito di prenotazione sarà trattenuto ed il cliente non avrà diritto alla restituzione.
3.7 La documentazione per l‘eventuale fornitura di altri servizi e le istruzioni relative alla partenza saranno consegnate al Conduttore soltanto in seguito al saldo dell’intero ammontare del prezzo della locazione e dei servizi richiesti.
3.8 Il locatore, nel caso di impossibilità di assicurare al conduttore il godimento dell’imbarcazione prenotata, con particolare riferimento ad eventuali ritardi nella consegna delle unità da diporto di nuova costruzione da parte dei Cantieri navali o nella installazione degli impianti accessori, potrà liberarsi offrendo una unità da diporto di caratteristiche analoghe o comunque similari, senza ulteriori obblighi, salvo il diritto del conduttore di rifiutare la prestazione alternativa offertagli dal locatore e ottenere la restituzione della cauzione o lo spostamento del periodo di locazione, senza ulteriori oneri a carico del locatore e quindi senza che possa essere richiesto a quest’ultimo l’indennizzo o il risarcimento di eventuali danni di qualsiasi tipo.
ARTICOLO 4
DEPOSITO CAUZIONALE E CONSEGNA DELL’IMBARCAZIONE
4.1 Al momento di presa in consegna dell’imbarcazione presso il porto il Conduttore è tenuto a versare al Locatore una cauzione per eventuali danni causati in base alle tariffe pubblicate sul sito internet del Locatore. La cauzione non è compresa nel corrispettivo della locazione e sarà pagata a parte al Locatore al momento della consegna dell’imbarcazione.
4.2 La cauzione può essere versata in contanti fino all’ammontare consentito dalla legge, o mediante carta di credito (Visa/CaptainCard escluse American Express e Diners Club). La cauzione verrà restituita al Conduttore dopo la riconsegna e dopo il controllo dell’imbarcazione (check-out), qualora non siano riscontrati danni all’imbarcazione e ai relativi accessori e non siano stati segnalati danni da parte dei terzi subiti durante la locazione o sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità di controllo. Nell’addebito della cauzione a carico del cliente sarà previsto l’importo di euro 150,00 (centocinquanta/00) che dovrà garantire specificamente il rispetto della normativa in materia di raccolta differenziata e di conferimento dei rifiuti solidi vigente in ciascuno dei porti di approdo, obbligandosi il Cliente a collocare l’immondizia ancora presente a bordo al momento del check-out sul pontile del Porto di riconsegna dell’imbarcazione nel rispetto della citata normativa.
4.3 In caso di danni all’imbarcazione e ai relativi accessori causati dal Conduttore o da membri del suo equipaggio presenti a bordo, incluso lo Skipper, il Locatore è autorizzato a decurtare dalla cauzione l’importo corrispondente al danno causato (in base al prezzo indicato nell’inventario di bordo „check-list“), fino all’ammontare totale della cauzione.
Qualora il danno non risulti compreso tra quelli inseriti nell’inventario di bordo (check list) la liquidazione di esso sarà effettuata dalla GAIS CHARTER s.r.o. in sede di check out sulla base dei principi di correttezza e buona fede.
Per tali importi la GAIS CHARTER s.r.o. emetterà corrispondente fattura secondo legislazione vigente.
Il Conduttore non avrà diritto di ottenere dalla GAIS CHARTER s.r.o. alcun documento a dimostrazione delle riparazioni effettuate e dei costi sostenuti così come non potrà richiedere l’esibizione di polizze o di qualsiasi altro documento che afferisca al danno e/o al suo risarcimento.
4.4 Nel caso in cui, in conseguenza dei danni causati all’imbarcazione, sia necessario effettuare riparazioni, esse dovranno essere effettuate prima dello sbarco del Conduttore. Le spese per le riparazioni saranno a carico del Conduttore, in base alle tariffe orarie di mercato, compresi i materiali. In tal caso, il Conduttore dovrà risarcire al Locatore il danno causatogli per l’eventuale ritardo nella riconsegna, anche in relazione all’impossibilità di locare l’unità da diporto nel periodo successivo.
4.5 Qualora il periodo di riparazione o il periodo di completo accertamento della responsabilità per il danno causato superi la durata della locazione dell’imbarcazione e, al momento della riconsegna dell’imbarcazione, non sia possibile calcolare il danno, il Locatore sarà autorizzato a trattenere la cauzione a garanzia dei propri diritti per tutto il periodo strettamente necessario, e comunque non oltre i 30 giorni successivi alla riconsegna dell’imbarcazione da parte del Conduttore. Il Locatore potrà decurtare l’importo documentato dal rispettivo preventivo dalla cauzione versata dal Conduttore. Il Locatore provvederà ad informare tempestivamente il Conduttore per iscritto in merito a tale circostanza (inviando una mail all’indirizzo indicato dal Conduttore) e presenterà al Conduttore il rispettivo documento. La parte rimanente della cauzione dovrà essere restituita dal Locatore entro 30 giorni dalla riconsegna della imbarcazione, sul conto corrente del Conduttore. Il fatto che la durata delle riparazioni superi la durata della locazione dell’imbarcazione comporterà altresì il diritto del Locatore al risarcimento del danno.
4.6 Dalla cauzione il Locatore potrà decurtare eventuali spese per pulizie straordinarie dell’imbarcazione, qualora sia indispensabile, ovvero per il rifornimento del carburante, qualora l’imbarcazione non sia riconsegnata con il serbatoio del carburante pieno (v. Art. 4.11).
4.7 Qualora siano al Locatore comunicati eventuali danni da parte dei terzi subiti durante l’uso dell’imbarcazione e/o sanzioni amministrative da parte delle autorità di controllo dopo la regolare riconsegna dell’imbarcazione e dopo la restituzione della cauzione da parte del Locatore, il Conduttore dovrà indicare al Locatore una sua carta di credito tramite la quale sarà effettuato rispettivo pagamento. A tal fine il Conduttore autorizza espressamente il Locatore ad effettuare il pagamento della sanzione al massimo entro 365 giorni dalla data di cessazione della locazione tramite la carta di credito indicata, previo invio da parte del Locatore di copia della multa o della documentazione comprovante altre violazioni commesse dal Conduttore.
4.8 Il Locatore si impegna a consegnare al Conduttore l’imbarcazione con accessori in buone condizioni che corrispondono alla descrizione indicata nel contratto, inclusi gli accessori, così come specificato sul sito internet del Locatore www.gais.cz (in seguito „sito internet del Locatore“). Nel contratto sarà, inoltre stabilito il numero massimo di persone imbarcate e le limitazioni di navigazione dell’imbarcazione in oggetto. Con l’imbarcazione saranno consegnati in custodia al Conduttore anche i documenti di immatricolazione, L’imbarcazione sarà munita di strumenti di sicurezza prescritti per legge e di ricevitore per la trasmissione di segnale radio a onde corte (VHF).
4.9 La presa in consegna dell’imbarcazione dal Conduttore in un porto diverso da quello convenuto sarà possibile soltanto con il consenso del Locatore; il trasferimento dell’imbarcazione sarà a spese del Conduttore. La consegna dell’imbarcazione dovrà tuttavia avvenire entro i termini stabiliti.
4.10 Al momento della presa in consegna dell’imbarcazione è obbligo del Conduttore dichiarare se intende navigare nelle acque territoriali italiane oppure nelle acque internazionali. Il Locatore è tenuto a conoscere le norme di navigazione applicabili lungo l’intero percorso di navigazione previsto.
4.11 Al momento della presa in consegna dell’imbarcazione il Conduttore sottoscriverà l’inventario di bordo (check-list) con il costo stimato delle riparazioni o delle sostituzioni da effettuarsi con urgenza. Controllerà, inoltre, lo stato di pulizia e di igiene dell’imbarcazione. Eventuali reclami dovranno essere presentati dal Conduttore prima dell’inizio della navigazione; in caso contrario essi non potranno essere presi in considerazione e il Conduttore non avrà dunque diritto ad alcun intervento del Locatore né ad uno sconto sul corrispettivo della locazione. Al Conduttore, alla presa in consegna dell’imbarcazione, saranno consegnati i documenti necessari e i documenti di bordo. Il Conduttore è tenuto a custodire i documenti necessari e i documenti di bordo per tutta la durata della locazione e di riconsegnarli al Locatore al momento della riconsegna dell’imbarcazione.
4.12 Il Locatore e il Conduttore, prima della presa in consegna e alla riconsegna dell’imbarcazione, redigeranno in contradittorio apposito verbale relativo ai controlli funzionali e l’inventario di bordo, comprendente il materiale di consumo presente a bordo (check-list), ove il relativo prezzario, per i guasti ivi previsti, è insindacabile poiché predisposto in considerazione dell’urgenza delle lavorazioni per la necessità di ottenere l’immediato ripristino della piena funzionalità dell’imbarcazione. Resta inteso che per i guasti non contemplati nel suddetto prezzario, ai fini della determinazione delle spese degli interventi dovrà comunque tenersi conto delle suddette esigenze. Il Locatore consegnerà al Conduttore l’imbarcazione con il serbatoio di carburante pieno. Qualora al momento della riconsegna da parte del Conduttore il serbatoio non sia pieno, il Locatore annoterà tale circostanza nel verbale di riconsegna.
ARTICOLO 5
RITARDO NELLA CONSEGNA (da parte del Locatore
5.1 Qualora il Locatore non sia in grado di mettere a disposizione del Conduttore l’imbarcazione prescelta nel porto e nei tempi prestabiliti, avrà la possibilità di consegnarne un‘altra di analoghe caratteristiche entro 48 ore, con obbligo di rimborsare al Conduttore la relativa quota giornaliera di locazione non goduta. Qualora il ritardo dovesse protrarsi oltre il periodo suddetto il Conduttore avrà la facoltà di recedere dal contratto di locazione ai sensi delle condizioni generali o, in alternativa di usufruire comunque della locazione, ottenendo la restituzione del corrispettivo proporzionalmente al periodo di mancato godimento dell’imbarcazione.
5.2 Qualora la ragione del ritardo nella consegna dell’imbarcazione al conduttore sia costituita da condizioni meteo avverse, da preavvisi delle autorità marittime per la navigazione o da altre cause di forza maggiore, il Locatore non sarà tenuto responsabile del ritardo ed il Conduttore non avrò facoltà di recedere dal contratto di viaggio e non avrà diritto di uno sconto adeguato.
ARTICOLO 6
UTILIZZO DELL'IMBARCAZIONE – LIMITAZIONI
6.1 Il Conduttore è tenuto ad utilizzare l’imbarcazione con particolare diligenza, tenendo presenti le proprietà tecniche indicate nella licenza di navigazione, esclusivamente ai fini di diporto, tra porti ed approdi sicuri ed adatti, ove i l’imbarcazione possa entrare, permanere ed uscire in completa sicurezza. In nessun caso tale zona potrà comprendere nazioni coinvolte in conflitti bellici, in operazioni militari, rivoluzioni o moti civili. Il Locatore non assume alcuna responsabilità per ritardi nella partenza o interruzioni della crociera dovuti ad avversità meteorologiche ed in presenza di contrarie disposizioni dell’Autorità Marittima in materia di navigazione. In tali casi il contratto decorrerà ugualmente anche se l'imbarcazione per più giorni non potrà prendere il mare.
6.2 Al Conduttore è vietato trasportare a bordo altre persone rispetto a quelle dichiarate dal Conduttore nel contratto di locazione; è inoltre vietato trasportare qualsivoglia merce o svolgere altre tipologie di attività commerciali o conservare sostanze stupefacenti o psicotrope (nemmeno nelle quantità dichiarate per il consumo personale), armi, proiettili e altri oggetti o documenti la cui detenzione sia vietata nei paesi in cui l’imbarcazione verrà a trovarsi. Al Locatore e alle altre persone presenti a bordo è vietato custodire o trasportare a bordo degli animali. Il Conduttore non è autorizzato ad utilizzare droni a bordo o nelle immediate vicinanze dell’imbarcazione, né potrà utilizzare imbarcazioni sottomarine telecomandate.
6.3 Il Conduttore è tenuto a rispettare il numero massimo consentito di persone presenti a bordo, non può lasciare l’ormeggio qualora la navigazione sia vietata dalle autorità competenti, e/o quando le condizioni meteo marine e/o lo stato dell’imbarcazione siano tali da compromettere sicurezza delle persone presenti a bordo e/o dell’imbarcazione stessa.
6.4 L’imbarcazione, senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore, non potrà essere utilizzata in regate o altre manifestazioni, né impegnata in sport acquatici pericolosi, tra cui anche le immersioni subacquee con apparecchiature, che possano compromettere la sicurezza e l’integrità dell’imbarcazione stessa.
6.5 Il Conduttore si impegna espressamente a non utilizzare per la pulizia delle parti esterne ed interne dell’imbarcazione prodotti che possano danneggiarla, a spegnere il motore con inclinazione dell’imbarcazione superiore ai 15°, a condurre l’imbarcazione con le vele in posizione adeguata alla forza del vento, in modo che l’imbarcazione non subisca danni.
6.6 Il Conduttore procurerà a proprie spese le mappe marittime dettagliate delle aree di navigazione nelle scale opportune, qualora a bordo non siano disponibili, per una corretta navigazione. Il Conduttore si atterrà scrupolosamente alle previsioni meteorologiche per evitare di trovarsi a navigare in condizioni meteorologiche sfavorevoli o avverse.
6.7 Il Conduttore si impegna a curare l’imbarcazione con dovuta diligenza ed attenzione, a mantenere in ordine accessori e spazi interni dell’imbarcazione, ad effettuare la manutenzione ordinaria della stessa. In conseguenza dell’inosservanza del predetto obbligo il Locatore potrà addebitare tutti i danni al Conduttore.
6.8 Il Conduttore potrà assumere - solo in proprio, senza pertanto spendere il nome del Locatore - le eventuali obbligazioni inerenti l’imbarcazione che abbia a contrarre con i terzi, con la conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal Conduttore. Il Conduttore è tenuto a rimborsare al Locatore tutte le somme che questi abbia a pagare a terzi per fatti illeciti compiuti da esso Conduttore
ARTICOLO 7
DOCUMENTI PERSONALI
7.1 Il Conduttore si obbliga a provvedere affinché tutte le persone presenti a bordo dell’imbarcazione siano provviste dei documenti di viaggio, visti ed altri documenti necessari, per tutta la durata della locazione. Il Conduttore si impegna inoltre a compilare e consegnare al Locatore la lista di tutte le persone presenti a bordo, nonché copia dei loro documenti di riconoscimento per eventuali richieste dall’autorità di pubblica sicurezza e per fini assicurativi (crew-list).
7.2 La consegna dell’imbarcazione non potrà avvenire in assenza dei documenti validi di tutte le persone presenti a bordo e del Comandante, il quale dovrà fornire anche la patente nautica o un documento equipollente e rilasciare, qualora cittadino straniero o cittadino italiano residente all’estero la documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge per il Comando dell’imbarcazione nonché una apposita autocertificazione attestante il possesso dei requisiti medesimi. In caso contrario il Locatore avrà diritto a recedere dal contratto di locazione ed il Conduttore non avrà diritto alla restituzione delle somme pagate per la locazione dell’imbarcazione.
ARTICOLO 8
RESPONSABILITÀ PER I MINORI PER LA SALUTE DEL CONDUTTORE E DELLE PERSONE A BORDO E LORO OBBLIGHI
8.1 Il Conduttore sarà responsabile dell’incolumità e delle azioni od omissioni dei minori presenti a bordo dell’imbarcazione e risponderà della loro sicurezza, ferme le previsioni di legge in materia di responsabilità civile.
8.2 Il Conduttore prende atto del fatto che l’imbarcazione, dal punto di vista delle caratteristiche specifiche, potrebbe essere inappropriata per le persone portatrici di handicap fisici o per le persone soggette a cure mediche. Il Conduttore con la firma del contratto di locazione garantisce le buone condizioni di salute di tutte le persone a bordo ed esonera da ogni responsabilità il Locatore ad assumersi l’obbligo di tenerlo indenne da ogni eventuale pregiudizio. Il Conduttore è tenuto, in caso di problemi di salute delle persone a bordo, ad assicurare le cure e la necessaria assistenza medica professionale senza indebito ritardo.
8.3 Il Conduttore, il Capitano (qualora non siano la stessa persona) e le altre persone a bordo si impegnano a rispettare le norme del paese in cui si trova l’imbarcazione (in particolare quelle relative alla pesca) nonché i contratti internazionali vincolanti, le norme per le dichiarazioni doganali ed i regolamenti delle autorità portuali e doganali.
8.4 Il Conduttore è responsabile di eventuali danni causati dalle sue azioni od omissioni e da quelli delle altre persone a bordo, qualora compiute sotto l’influenza di alcool o di altre sostanze stupefacenti o psicotrope, in solido con tali persone. Il danno non è limitato all’ammontare della cauzione versata e il Conduttore è tenuto a risarcimento del pieno ammontare. Il Conduttore risponderà inoltre interamente da lui o da altre persone o in conseguenza di grave negligenza o omissione. Il Conduttore è tenuto ad istruire in merito tutte le persone a bordo ed informarle sulle obbligazioni derivanti dalle presenti condizioni generali.
ARTICOLO 9
RICONSEGNA DELL’IMBARCAZIONE
9.1 Al termine di locazione il Conduttore è tenuto a riconsegnare l’imbarcazione al Locatore nel porto e nei tempi prestabiliti, nelle medesime condizioni d’uso nelle quali la stessa è stata consegnata a Conduttore, tenuto conto del normale deterioramento dovuto all’uso ordinario, completa di tutti suoi arredi ed equipaggiamenti, elettrodomestici, accessori, nonché della documentazione e delle dotazioni di sicurezza, libera da ogni vincolo e gravame dipendenti da obbligazioni assunte dal Conduttore durante la locazione dell’imbarcazione.
9.2 Il Conduttore si impegna a restituire l’imbarcazione al Locatore con il serbatoio pieno di carburante; in caso contrario sarà al Conduttore addebitato a parte il costo del carburante mancante, calcolando le ore di funzionamento del motore per consumo carburante dell’imbarcazione stabilito nel verbale di consegna, aumentato dell’importo di 50 euro per costi del personale impegnato nel servizio rifornimento.
9.3 In caso di danni all’imbarcazione, alle attrezzature o corredo di bordo, si procederà ai sensi dell’art. 4 delle presenti condizioni generali.
9.4 Il Conduttore potrà riconsegnare l’imbarcazione nel porto prestabilito e sbarcare prima della fine del periodo di locazione dell’imbarcazione; tuttavia la consegna anticipata dell’imbarcazione non darà diritto al Conduttore di ottenere uno sconto sul corrispettivo della locazione o altra compensazione.
ARTICOLO 10
RITARDO NELLA RICONSEGNA DELL’IMBARCAZIONE (da parte del Conduttore)
10.1 Se, per ragioni imputabili al Conduttore, l’imbarcazione non dovesse essere riconsegnata al Locatore secondo le modalità ed i tempi prestabiliti, al Locatore è dovuto un corrispettivo in misura doppia del canone di locazione giornaliero (o frazione di giornata superiore a 2 ore) fino al momento della regolare riconsegna dell’imbarcazione.
10.2 Qualora il ritardo dovesse superare 24 ore, il Conduttore sarà tenuto a pagare una penale al Locatore pari al canone di locazione addebitabile al successivo Conduttore in caso di regolare restituzione dell’imbarcazione.
10.3 Qualora il Conduttore decidesse di sospendere o terminare la navigazione in porto diverso da quello indicato nel contratto, e il tempo necessario per riportare l’imbarcazione nel porto prestabilito dovesse eccedere il periodo di locazione, ciò sarà considerato come riconsegna tardiva dell’imbarcazione. Le spese per il trasferimento dell’imbarcazione presso il porto stabilito per riconsegna saranno a carico del Conduttore.
10.4 Le condizioni meteo avverse non costituiscono legittimo motivo per rimandare la riconsegna dell’imbarcazione da parte del Conduttore, dato che quest’ultimo è tenuto a monitorare per tutto il periodo di navigazione le previsioni del tempo ed adeguare rientro dell’imbarcazione alle condizioni meteo.
ARTICOLO 11
DANNI, AVARIE, INCIDENTI E RIPARAZIONI
11.1 In caso di danno, avaria o incidente il Conduttore (o capitano, qualora non sia la stessa persona) è tenuto ad avvisare tempestivamente il Locatore. Il Conduttore potrà proseguire la navigazione soltanto se ciò non comporterà aggravamento del danno o pericoli per le persone e l’imbarcazione.
11.2 Il Conduttore non è autorizzato ad effettuare alcuna riparazione se non previo consenso scritto del
Locatore. Le spese necessarie per le riparazioni e l’assistenza saranno a carico del Conduttore e potranno essere rimborsate ad esso al momento della riconsegna dell’imbarcazione al Locatore insieme alla ricevuta rispettiva e qualora la causa del danno non sia imputabile al Conduttore. Il Conduttore dovrà far valere tale diritto contestualmente alla riconsegna dell’imbarcazione presentando la ricevuta; in caso contrario verrà meno il diritto al rimborso delle spese per la riparazione.
11.3 Qualora l’imbarcazione - senza responsabilità del Conduttore - subisca avarie che ne pregiudichino l’utilizzazione, il Conduttore potrà pretendere la riparazione o l’assistenza tutti giorni soltanto nella fascia oraria dalle 8:00 alle 18:00, con esclusione dei giorni festivi e prefestivi. Il Comandante, il Conduttore (se diverso dal Comandante) e gli altri membri dell’equipaggio dovranno collaborare e rendersi disponibili a seguire le indicazioni dei tecnici delle riparazioni, anche in ordine ad orari e modalità degli interventi, eventualmente spostando l’unità da diporto nei luoghi da essi indicati.
11.4 Qualora le avarie impediscano l’utilizzazione dell’imbarcazione per più di 24 ore a decorrere dalle ore 8:00 del giorno successivo (ed esclusi i giorni festivi e prefestivi), il Locatore, sia nel caso in cui l’evento si verifichi prima dell’imbarco sia nel caso in cui esso si verifichi nel corso della locazione, sarà tenuto a concedere al Conduttore una imbarcazione sostitutiva di analoghe caratteristiche, ove disponibile, ovvero, ove ciò risulti INATTUABILE, a restituire quota parte del canone di locazione in proporzione al periodo di mancata utilizzazione dell’imbarcazione senza ulteriori oneri a carico della società locatrice, anche per indennizzi o risarcimenti. In tutti i casi in cui sia possibile la sostituzione dell’unità da diporto, qualora la nuova unità da diporto sostitutiva non sia nella disponibilità della Locatrice, il cliente acconsentirà alla novazione del contratto di locazione provvedendo a stipulare a proprio nome un nuovo contratto con la società di charter proprietaria o utilizzatrice dell’imbarcazione sostitutiva alle stesse condizioni già pattuite con Gais Sro., impegnandosi altresì a rispettare le condizioni generali o particolari in esso contenute o richiamate. In tal caso, il canone di locazione e il deposito cauzionale, nella misura in cui quest’ultimo fosse stato già corrisposto a Gais Sro., saranno girati dalla Locatrice alla società di charter che stipulerà la nuova locazione. Il cliente provvederà a sue spese all’integrazione della cauzione solo qualora la sostituzione avvenga prima dell’imbarco. È in facoltà del cliente optare in ogni caso per la restituzione della quota parte del canone di locazione in proporzione al periodo di mancata utilizzazione dell’imbarcazione originariamente locata, senza ulteriori oneri a carico della società locatrice, anche per indennizzi o risarcimenti. In caso di guasti e/o di avarie di qualsiasi impianto che non impediscano tuttavia l’utilizzazione dell’imbarcazione oltre la durata temporale innanzi indicata, la Gais Sro. interverrà per la sua riparazione, ove possibile, con le modalità sopra indicate, e il cliente potrà scegliere se continuare nella locazione, senza pretendere danni o indennizzi a carico della Gais Sro., ovvero provvedere alla restituzione dell’imbarcazione ottenendo in tal caso la restituzione della sola quota parte del canone di locazione in proporzione al periodo di mancata utilizzazione della stessa senza altri oneri a carico della società locatrice, anche per indennizzi o risarcimenti.
11.5 Resta fermo tra le parti che le avarie e/o i difetti di funzionamento che non impediscano l’utilizzazione dell’imbarcazione ma influiscano solo sulle comodità offerte dall’unità da diporto non daranno mai diritto di ottenere rimborsi, riduzioni o sconti di alcun tipo.
11.6 Il Locatore provvederà in ogni caso, nei limiti del possibile, a richiedere l’intervento dei tecnici senza tuttavia garantirne tempi o modalità, specie quando l’avaria o il difetto siano di minima entità e si manifestino in periodi di alta stagione o in giorni festivi o prefestivi.
11.7 Qualora si verifichi un’avaria, incidente o altro danno conseguente all’inadempimento delle obbligazioni da parte del Conduttore o di altre persone presenti a bordo, si procederà ai sensi dell’art. 4 delle presenti condizioni generali.
11.8 Il Locatore non risponde per danni e perdite dei beni del Conduttore o delle altre persone a bordo.
ARTICOLO 12
MANUTENZIONE DELL’IMBARCAZIONE
12.1 Il Locatore è tenuto a provvedere a tutte le riparazioni dell’imbarcazione dovute a forza maggiore o a logorio per uso corrente, nonchè a quelle imputabili a vizi occulti inerenti all’imbarcazione e alle sue parti.
12.2 Il Conduttore è obbligato a conservare l’imbarcazione nelle stesse condizioni in cui è stata presa in consegna, tenuto conto della normale usura. Il Conduttore è tenuto ad effettuare gli interventi di manutenzione ordinaria dell’imbarcazione (in particolare il cambio dell’olio, la cura del motore, delle batterie, dei verricelli, delle vele, ecc.) e a fare particolare attenzione onde evitare danni. Le spese per manutenzione ordinaria sono a carico del Conduttore.
12.3 Le riparazioni urgenti e improrogabili vengono eseguite dal Conduttore osservando le modalità definite nell’art. 11 delle presenti condizioni generali.
ARTICOLO 13
COMANDO DELL'IMBARCAZIONE ED OBBLIGHI DEL CAPITANO
13.1 Il comandante dovrà essere munito delle rispettive autorizzazioni per la conduzione dell’imbarcazione ed è tenuto a documentare l’esistenza di tali autorizzazioni nei modi indicati nel precedente art. 7.2. La scelta del Comandante è subordinata al consenso del Locatore. Qualora il Locatore ritenga che le autorizzazioni del capitano indicato non siano sufficienti per condurre il tipo dell’imbarcazione locata, il Locatore potrà chiedere al Conduttore di provvedere alla sostituzione del Comandante. Qualora il Conduttore non intenda sostituire il Comandante, il Locatore ha diritto di vietargli l’uso dell’imbarcazione e a recedere dal contratto di locazione.
13.2 Il Comandante è tenuto ad attenersi alle istruzioni delle Autorità Marittime, qualora per qualsiasi motivo vietino la navigazione (maltempo, altri pericoli nell‘area ecc.). Qualora le condizioni meteo marine presentino elementi con intensità superiore a forza 5 della scala Beaufort, il Comandante non potrà salpare dal porto; se già in navigazione dovrà cercare l’approdo nel porto più vicino o un ancoraggio sicuro. Nel caso di ancoraggio dell’imbarcazione in prossimità della costa, il Comandante dovrà assicurare che l’imbarcazione non venga mai lasciata senza il controllo adeguato alla situazione ed al luogo.
13.3 Il Comandante ha l’obbligo di riportare sul giornale di bordo gli arrivi e le partenze dai porti, le condizioni atmosferiche, le ore di moto effettuate con ausilio del motore. Qualora la durata della locazione superi 10 giorni, il Comandante è obbligato a comunicare al Locatore (telefonicamente, via fax, telefax o telegramma) la posizione dell’imbarcazione ogni 7 giorni.
13.4 Il capitano è inoltre tenuto a comunicare tempestivamente, tramite i suddetti mezzi, eventuali incidenti avarie, danni ed anomalie che si siano verificati a bordo dell’imbarcazione.
13.5 In casi di gravi danni che includano più imbarcazioni o in caso di gravi infortuni alle persone, è fatto obbligo al Comandante di denunciarli alle Autorità portuali competenti che redigeranno apposito verbale da consegnare al Locatore ai fini della presentazione alla Società di assicurazione.
13.6 Nel caso in cui il Conduttore non coincida con il comandante, il Comandante risponderà dei danni causati dall’inadempimento alle proprie obbligazioni di cui al presente articolo 13, in maniera indipendente ed in solidoil conduttore.
ARTICOLO 14
ASSICURAZIONE
14.1 Il Locatore si obbliga ad assicurare l’imbarcazione contro i rischi ordinari della navigazione, a proprie spese. Il Locatore provvede a fornire l’imbarcazione di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi derivante dalla navigazione in conformità alle disposizioni in materia di locazioni commerciali di unità da diporto secondo l’ordinamento dello Stato italiano, con i massimali ivi previsti.
La copia dei contratti di assicurazione sarà messa a disposizione con la consegna dell’imbarcazione; essi risultano regolati dalle condizioni generali Mod. 61501T23 di GenMar. consultabili sul sito web della Compagnia assicuratrice Generali Italia S.p.a..
Su richiesta del Cliente saranno comunicati i massimali di polizza.
Il Conduttore potrà richiedere di integrare le polizze suddette almeno 10 giorni prima dell’inizio della locazione al fine di prevedere la copertura di ulteriori rischi, l’aumento dei massimali e qualsiasi ulteriore modifica, ove consentita dalla Compagnia assicuratrice, sostenendo tutte le spese relative all’incremento dei premi assicurativi.
14.2 Le polizze assicurative di cui al punto 14.1 non comprendono l’assicurazione sanitaria. Il Locatore suggerisce al Conduttore di provvedere a stipulare a proprie spese tale polizza per tutto il periodo di locazione.
14.3 Il Conduttore è obbligato a pagare al Locatore i danni non coperti da assicurazione, imputabili al Conduttore o alle altre persone presenti a bordo, nonché quella parte di indennizzo eccedente i massimali della polizza. Il Conduttore avrà cura di comunicare agli imbarcati quanto sopra convenuto in materia di polizza assicurativa e di comunicare ai medesimi la possibilità di modificare le condizioni assicurative a proprie spese.
ARTICOLO 15
RICHIESTA DI RIMORCHIO/ASSISTENZA
Il Conduttore ed il Comandante saranno direttamente responsabili per le obbligazioni connesse alle operazioni di rimorchio e / o assistenza richieste ad altre imbarcazioni, fatta eccezione per i casi in cui le persone a bordo siano esposte a reale pericolo e sia messa a rischio l’integrità dell’imbarcazione per eventi non conseguenti a fatti o ad omissioni del Locatore e/o del Comandante.
ARTICOLO 16
FORZA MAGGIORE
Ai fini delle presenti condizioni generali, per cause di forza maggiore si intendono in particolare quegli eventi e quelle condizioni che non possano essere controllati e non dipendano dalla volontà del Conduttore e del Locatore; si tratta in particolare, in via esemplificativa e non tassativa, di scioperi, serrate aziendali, agitazioni popolari, rivolte, invasioni, guerre, incendi, esplosioni, sabotaggi, pirateria, tempeste, precipitazioni, calamità naturali, epidemie, emergenze sanitarie, incaglio e collisioni nel mare, che non siano imputabili alla condotta di una o più persone.
ARTICOLO 17
SUBLOCAZIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
Al Conduttore è vietata la stipulazione del contratto di sublocazione dell’imbarcazione e non è autorizzato alla cessione del contratto a terzi.
ARTICOLO 18
RECESSO DEL CONTRATTO
18.1 Il Conduttore ha diritto a recedere dal contratto in qualsiasi momento, prima dell’inizio della locazione, mediante invio di comunicazione scritta al Locatore (a mezzo e-mail, fax, posta ecc.).
18.2 Qualora il motivo del recesso da parte del Conduttore sia costituito dall’inadempimento degli obblighi contrattuali a carico del Locatore, quest’ultimo sarà tenuto, entro e non oltre 14 giorni dal recesso, a rimborsare tutti i pagamenti effettuati dal Conduttore, senza spese di recesso.
18.3 Per altri gravi e comprovati motivi di recesso da parte del Conduttore (come ad esempio lutto in famiglia, ferite gravi, guerra, scioperi, attentati terroristici, condizioni igieniche di carattere straordinario, calamità naturali, emergenze sanitarie, condizioni particolari delle frontiere marittime o dei confini e altro), il Locatore consiglia al Conduttore di stipulare un’assicurazione per la cancellazione. In difetto di idonea assicurazione, il Locatore potrà trattenere i pagamenti corrisposti ed offrirà al cliente l’imbarcazione prenotata in una data alternativa. Qualora ciò non sia possibile, il Locatore rimborserà al Conduttore tutti i pagamenti da quest’ultimo effettuati dopo aver decurtato le spese di recesso.
18.4 Qualora il Conduttore receda dal contratto di propria volontà, sarà tenuto a versare al Locatore i sotto indicati indennizzi per il caso di recesso e a pagare le altre spese sostenute in occasione dell’annullamento della prenotazione nella misura del 70% dell’importo, qualora il recesso avvenga fino a 30 giorni precedenti all’inizio della locazione; 100% dell’importo, qualora il recesso avvenga in un periodo entro i 30 giorni precedenti all’inizio della locazione ovvero nel caso in cui il Conduttore non si presenti alla consegna dell’imbarcazione.
18.5 L’indennizzo per il caso di recesso sarà esigibile alla data di ricezione del recesso dal contratto da parte del Conduttore.
18.6 Qualora il Conduttore non si presenti per ricevere la consegna dell’unità da diporto, ovvero non abbia adempiuto ai propri obblighi, egli non avrà diritto alla restituzione delle somme già pagate.
ARTICOLO 19
RECLAMI
19.1 Qualora il Conduttore non sia soddisfatto dello stato dell’imbarcazione, egli sarà tenuto a comunicarlo tempestivamente ai rappresentanti del Locatore e a richiedere di porvi idoneo rimedio. Qualora i rappresentanti del Locatore non riescano a soddisfare o non approvino le richieste del Conduttore, egli redigerà un reclamo scritto in cui in maniera oggettiva indicherà le circostanze del reclamo. Il reclamo sarà sottoscritto dai rappresentanti del Locatore e dal Conduttore reclamante. Il Conduttore dovrà far valere i propri diritti presso il Locatore tempestivamente. Il Locatore rimuoverà il difetto, a meno che la rimozione del difetto non sia possibile oppure richieda costi sproporzionati in relazione all’entità del difetto e al valore della prestazione da erogare.
19.2 Qualora si tratti di un difetto sostanziale, il Conduttore sarà autorizzato a recedere dal contratto di locazione senza pagare l’indennizzo previsto per il caso di recesso.
19.3 Qualora, dopo la partenza, si presentino difetti rilevanti dell’unità da diporto, il Locatore offrirà al Conduttore, senza spese aggiuntive, una congrua soluzione alternativa, offrendo una imbarcazione possibilmente della stessa tipologia pattuita nel contratto di locazione, in modo che la locazione possa proseguire, anche nei casi in cui il ritorno del Conduttore presso il luogo di partenza dovesse avvenire in modo diverso da quello pattuito. Se le modifiche del contratto comportassero l’offerta di una unità da diporto di qualità inferiore, il Conduttore avrà diritto ad una adeguata riduzione del prezzo.
19.4 Qualora il Conduttore contesti al Locatore un difetto ai sensi del primo comma del presente articolo e il Locatore non provveda a rimuoverlo senza giusta causa, il Conduttore avrà diritto al risarcimento del danno.
19.5 Qualora il Conduttore non si avvalga di alcuni servizi connessi alla locazione e compresi nel relativo canone non avrà diritto alla riduzione di esso o alla concessione di prestazioni alternative.
19.6 Nel caso in cui il Conduttore non sia autorizzato ad entrare nel Paese di destinazione o di transito dalle autorità locali, il Locatore non assume alcuna responsabilità nei confronti del Conduttore stesso ed egli dovrà ritornare nel Paese di partenza a proprie spese, perdendo il diritto al risarcimento per i servizi eventualmente non utilizzati. Al Conduttore sarà altresì addebitato l’indennizzo previsto per il caso di recesso, come se non si fosse presentato alla partenza.
19.7 Il Locatore non risponderà per danno causato dal Conduttore a terzi non riconducibili alla locazione o a un evento inevitabile che non è stato possibile prevenire nemmeno con ogni sforzo che possa essere richiesto.
ARTICOLO 20
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E GDPR
Il trattamento dei dati personali è disciplinato dalle norme di legge vigenti in materia di tutela delle persone fisiche nell’ambito del trattamento dati personali e in materia di libera circolazione di tali dati (GDPR).
Il cliente, mediante la approvazione del presente contratto, conferma di aver preso visione del suo contenuto e delle condizioni generali ed acconsente ad esse anche in nome di tutti i membri dell’equipaggio. Il Conduttore risponderà della correttezza dei dati personali riportati ed acconsente al loro trattamento ai sensi della legge sul trattamento dei dati personali.
La locatrice raccoglierà e tratterà i seguenti dati personali dei viaggiatori: nome, cognome, data di nascita, sesso, indirizzo di residenza, cittadinanza, numero di telefono, indirizzo e-mail, numero e data di scadenza del documento di identità, dati di pagamento.
Al fine dell’adempimento del presente contratto di Locazione e/o del contratto di viaggio eventualmente posto a base del rapporto di locazione o di eventuali ulteriori contratti di fornitura dei servizi turistici, il Conduttore viene informato del fatto che i suoi dati personali saranno concessi, nella misura strettamente necessaria, ad altri subfornitori di servizi che fanno parte del viaggio (vettori, alloggi, partner stranieri, guide, delegati, compagnie assicurative), eventualmente ai fini amministrativi e burocratici per raggiungere lo scopo del presente contratto o dei contratti ad esso connessi.
Il Conduttore, quale titolare dei dati, dichiara che informerà puntualmente gli altri utilizzatori dell’imbarcazione ed il Comandante, in merito all’uso e al trattamento dei rispettivi dati personali da parte del Locatore, dell’eventuale tour operator o di altri fornitori di servizi turistici (altri disponenti).
Un distinto consenso del Conduttore al trattamento dei dati personali è necessario solo per eventuali scopi specifici, ossia al momento dell’inserimento nel programma fedeltà, ove attivato. Il Locatore è sin d’ora autorizzato a inviare ai propri clienti offerte promozionali senza il consenso suddetto. L’invio di comunicazioni commerciali potrà essere disdetto dal cliente inviando una mail all’indirizzo: gaischarter@gmail.com
Le informazioni dettagliate sul trattamento dati e le informative sui diritti del Conduttore connesse alla tutela e i dati personali sono riportate sul sito internet: www.gais.cz
Qualora il cliente ritenga che sia avvenuta una violazione delle norme relative al trattamento dati personali, avrà diritto a presentare reclamo presso gli organi di vigilanza, che in Italia è costituito dal Garante per la protezione dei dati personali. Maggiori informazioni sul sito: https://garanteprivacy.it/
Il Conduttore, con la sottoscrizione del contratto di locazione, conferisce al Locatore, ove possa occorrere, il consenso al controllo satellitare dell’imbarcazione anche per la verifica e la trasmissione dei dati di profondità del fondale o di altri dati inerenti la sicurezza della navigazione, senza eccezioni.
ARTICOLO 21
LEGGE APPLICABILE, INTERPRETAZIONE E CLAUSOLA DI PROROGA
21.1 Tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto è soggetto all’applicazione del diritto italiano
21.2 n caso di incertezza nell’interpretazione logica e verbale delle presenti condizioni generali di locazione dell´imbarcazione o di controversie tra versioni linguistiche, è decisiva l’interpretazione del testo in versione italiana.
21.3 Con la sottoscrizione del presente contratto le parti convengono espressamente che tutte le eventuali controversie relative al contratto di locazione dell’imbarcazione e alle relative condizioni generali siano di competenza esclusiva del Tribunale di Latina (Italia)